Le persone transessuali possono essere battezzate e anche i figli di coppie omogenitoriali

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È quanto afferma il recente documento della Congregazione per la dottrina della fede e approvato da papa Francesco, rispondendo ad alcune domande poste al dicastero dal vescovo di Santo Amaro (Brasile), José Negri.

Le risposte «ripropongono, in buona sostanza, i contenuti fondamentali di quanto, già in passato, è stato affermato in materia da questo Dicastero».

„Il battesimo «è la porta che permette a Cristo Signore di stabilirsi nella nostra persona e a noi di immergerci nel suo Mistero» . Questo implica concretamente che «nemmeno le porte dei Sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. Questo vale soprattutto
quando si tratta di quel sacramento che è “la porta”, il Battesimo […] la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa»“. 

 

Queste le questioni del vescovo brasiliano sottoposte al dicastero:

1. Un transessuale può essere battezzato?

Un transessuale – che si fosse anche sottoposto a trattamento ormonale e ad intervento
chirurgico di riattribuzione di sesso – può ricevere il battesimo, alle medesime condizioni
degli altri fedeli, se non vi sono situazioni in cui c’è il rischio di generare pubblico scandalo
o disorientamento nei fedeli. Nel caso di bambini o adolescenti con problematiche di natura
transessuale, se ben preparati e disposti, questi possono ricevere il Battesimo.

Nel contempo, occorre considerare quanto segue, specialmente quando vi sono dei
dubbi sulla situazione morale oggettiva in cui si trova una persona, oppure sulle sue
disposizioni soggettive verso la grazia. Nel caso del Battesimo, la Chiesa insegna che, quando il sacramento viene ricevuto senza il pentimento per i peccati gravi, il soggetto non riceve la grazia santificante, sebbene riceva il carattere sacramentale. Il Catechismo afferma: «Questa configurazione a Cristo e alla Chiesa, realizzata dallo Spirito, è indelebile; essa rimane per sempre nel cristiano come disposizione positiva alla grazia, come promessa e garanzia della protezione divina e come vocazione al culto divino e al servizio della Chiesa».

San Tommaso d’Aquino insegnava, infatti, che quando l’impedimento alla grazia scompare, in qualcuno che ha ricevuto il Battesimo senza le giuste disposizioni, il carattere stesso «è una causa immediata che dispone ad accogliere la grazia». Sant’Agostino di Ippona richiamava questa situazione dicendo che, anche se l’uomo cade nel peccato, Cristo non distrugge il carattere ricevuto da questi nel Battesimo e cerca (quaerit) il peccatore, nel quale è impresso questo carattere che lo identifica come sua proprietà.
Così possiamo comprendere perché Papa Francesco ha voluto sottolineare che il battesimo «è la porta che permette a Cristo Signore di stabilirsi nella nostra persona e a noi di immergerci nel suo Mistero» . Questo implica concretamente che «nemmeno le porte dei Sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. Questo vale soprattutto
quando si tratta di quel sacramento che è “la porta”, il Battesimo […] la Chiesa non è una
dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa».
Allora, anche quando rimangono dei dubbi circa la situazione morale oggettiva di una
persona oppure sulle sue soggettive disposizioni nei confronti della grazia, non si deve mai
dimenticare quest’aspetto della fedeltà dell’amore incondizionato di Dio, capace di generare
anche col peccatore un’alleanza irrevocabile, sempre aperta ad uno sviluppo, altresì
imprevedibile. Ciò vale persino quando nel penitente non appare in modo pienamente
manifesto un proposito di emendamento, perché spesso la prevedibilità di una nuova caduta «non pregiudica l’autenticità del proposito». In ogni caso, la Chiesa dovrà sempre
richiamare a vivere pienamente tutte le implicazioni del battesimo ricevuto, che va sempre
compreso e dispiegato all’interno dell’intero cammino dell’iniziazione cristiana

2. Un transessuale può essere padrino o madrina di battesimo?

A determinate condizioni, si può ammettere al compito di padrino o madrina un transessuale adulto che si fosse anche sottoposto a trattamento ormonale e a intervento
chirurgico di riattribuzione di sesso. Non costituendo però tale compito un diritto, la prudenza pastorale esige che esso non venga consentito qualora si verificasse pericolo di scandalo, di indebite legittimazioni o di un disorientamento in ambito educativo della comunità ecclesiale.

3. Un transessuale può essere testimone di un matrimonio?

Non c’è nulla nella vigente legislazione canonica universale che proibisca ad una
persona transessuale di essere testimone di un matrimonio.

4. Due persone omoaffettive possono figurare come genitori di un bambino, che
deve essere battezzato, e che fu adottato o ottenuto con altri metodi come l’utero
in affitto?

Perché il bambino venga battezzato ci deve essere la fondata speranza che sarà educato
nella religione cattolica (cf. can. 868 § 1, 2 o CIC; can. 681, § 1, 1o CCEO).

5. Una persona omoaffettiva e che convive può essere padrino di un battezzato?

A norma del can. 874 § 1, 1o e 3o CIC, può essere padrino o madrina chi ne possegga
l’attitudine (cf. 1o ) e «conduce una vita conforme alla fede e all’incarico che assume» (3o
; cf. can. 685, § 2 CCEO). Diverso è il caso in cui la convivenza di due persone omoaffettive
consiste, non in una semplice coabitazione, bensì in una stabile e dichiarata relazione more
uxorio, ben conosciuta dalla comunità. In ogni caso, la debita prudenza pastorale esige che ogni situazione sia saggiamente ponderata, per salvaguardare il sacramento del battesimo e soprattutto la sua ricezione, che è bene prezioso da tutelare, poiché necessaria per la salvezza.
Nello stesso tempo, occorre considerare il valore reale che la comunità ecclesiale
conferisce ai compiti di padrino e madrina, il ruolo che questi hanno nella comunità e la
considerazione da loro mostrata nei confronti dell’insegnamento della Chiesa. Infine, è da
tenere in conto anche la possibilità che vi sia un’altra persona della cerchia famigliare a farsi garante della corretta trasmissione al battezzando della fede cattolica, sapendo che si può comunque assistere il battezzando, durante il rito, non solo come padrino o madrina ma, altresì, come testimoni dell’atto battesimale.

6. Una persona omoaffettiva e che convive può essere testimone di un matrimonio?

Non c’è nulla nella vigente legislazione canonica universale che proibisca ad una
persona omoaffettiva e che convive di essere testimone di un matrimonio.